SCUOLA: ATA – DIRITTO AL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

SCUOLA: ATA – DIRITTO AL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

Lo studio legale dell’Avv. Marco Dibitonto, Equity and Managing partner dello Studio Legale Dibitonto Associazione Professionale, ha ottenuto dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro la prima sentenza che riconosce il diritto del personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi tecnici etc…) a ricevere anche durante  le supplenze brevi e saltuarie (cioè quando si sostituisce personale in malattia o in maternità) la c.d. CIA che sta per compenso individuale accessorio.

Detto elemento retributivo viene di prassi attribuito al personale di ruolo o a quello a tempo determinato per le supplenze annuali.

Finalmente, in virtù dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, anche durante le supplenze brevi e saltuarie va riconoscituo detto elemento retributivo.

Sulla base dello stesso principio viene riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità il diritto del personale docente a percepire l’RPD che sta per retribuzione professionale docente.

Scarica sentenza CIA Tribunale di Foggia la decisione del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro