I docenti e gli ATA precari o giá di ruolo possono ottenere per intero il riconoscimento del periodo preruolo

I docenti e gli ATA precari o giá di ruolo possono ottenere per intero il riconoscimento del periodo preruolo

La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della medesima progressione economica e contributiva spettante come se fosse stato a tempo indeterminato e, quindi, le differenze retribibutive relative; mentre chi è di ruolo può ricorrere per ottenere per intero il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo sempre nel limite decennale.
Ormai è passato una volta per tutte il seguente principio di diritto: pieno riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l’amministrazione scolastica resistente, ai fini giuridici, nei limiti di quanto non valutato all’atto dell’eventuale immissione in ruolo e la conseguenziale condanna dell’amministrazione scolastica resistente all’erogazione delle differenze retributive allo stesso spettanti a detto titolo, con gli accessori nella misura di legge e fino al soddisfo

 

Infatti i Giudice di Legittimità, per la prima volta per quanto attiene al settore della scuola pubblica, è stato espresso il seguente principio di diritto: “La clausola 4 dell´Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di what is instagram spy diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato