La vicenda legale in esame trae origine dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a un docente.
Il fulcro della controversia è la presunta violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, stabilito dall’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il lavoratore adiva il Tribunale di Foggia chiedendo di dichiarare la nullità del licenziamento per decadenza dell’azione disciplinare, stante il mancato rispetto del termine perentorio.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza rigettava il ricorso del docente, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione.
Il Giudice di prime cure fondava la sua decisione su un’interpretazione estensiva dell’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Secondo il Tribunale:
Il docente ha impugnato, per il patrocino dell’Avv. Marco Dibitonto, la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale, con sentenza, ha integralmente riformato la decisione, accogliendo le doglianze dell’appellante e dichiarando l’illegittimità del licenziamento.
La Corte d’Appello ha ribaltato l’interpretazione del Tribunale, basandosi su una lettura rigorosa e letterale della normativa. I punti cardine della decisione sono i seguenti:
l’ipotesi della proroga dei termini perentori per la conclusione del procedimento disciplinare risulta espressamente collegata (solo) all’ipotesi (eccezionale) in cui il dipendente richieda (cosa che peraltro può fare per “una sola volta”) che l’audizione a sua difesa sia differita, ciò che peraltro l’incolpato può ottenere esclusivamente “in caso di grave ed oggettivo impedimento…”.
Di conseguenza, la Corte d’Appello ha concluso che il procedimento disciplinare si era estinto per decorso del termine perentorio di 120 giorni, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condannando il Ministero alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
La decisione della Corte d’Appello di Bari riafferma alcuni principi fondamentali in materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego:
In conclusione, la vicenda evidenzia il contrasto tra un’interpretazione che tende a valorizzare l’esercizio del diritto di difesa in ogni sua forma e una che, invece, privilegia la certezza e la celerità dell’azione amministrativa, in aderenza al dettato normativo.
La Corte d’Appello, in linea con l’orientamento prevalente, ha dato prevalenza a quest’ultimo approccio, sanzionando il superamento del termine finale del procedimento con l’inefficacia dell’atto sanzionatorio.


