SANZIONI DISCIPLINARI: LIMITI AL POTERE DI RIDETERMINAZIONE DEL GIUDICE

SANZIONI DISCIPLINARI: LIMITI AL POTERE DI RIDETERMINAZIONE DEL GIUDICE

SANZIONI DISCIPLINARI: LIMITI AL POTERE DI RIDETERMINAZIONE DEL GIUDICE

Con la sentenza n. 27911/2020, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ribadito il principio secondo cui non è consentito al Giudice di sostituirsi al datore di lavoro nella graduazione della sanzione da irrogare in concreto, salvo quando “l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite”, oppure “sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l’annullamento della sanzione, a chiedere, nel suo atto di costituzione, la riduzione della sanzione e il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva la sanzione già inflitta.”

In tali ipotesi, infatti, “l’applicazione all’esito del giudizio di una sanzione minore è da ritenersi legittima, in quanto non implica la sottrazione della sua autonomia all’imprenditore e realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima” (si veda, tra le altre, Cass. nn. 3896/2019; 8910/2007; 15932/2004; 7462/2002).

Nel caso di specie, la sanzione della sospensione custodiva la sua ratio nella recidiva del lavoratore, la quale non poteva essere più ravvisata a seguito dell’annullamento di entrambe le sanzioni richiamate nel provvedimento disciplinare.  In considerazione di ciò, secondo gli Ermellini “i giudici di seconda istanza, del tutto condivisibilmente, si sono limitati ad annullare la sanzione disciplinare di cui si tratta, avendo sottolineato che, nella fattispecie, non si configura alcuna delle due ipotesi nelle quali è consentita la riduzione della sanzione ad opera del Giudice, poiché la società non si è limitata ad eccedere il limite edittale, ma ha erroneamente applicato la norma contrattuale di riferimento, ed inoltre, il datore di lavoro, nel costituirsi in giudizio, ha solo chiesto il rigetto del ricorso e non ha domandato, neppure in via subordinata, che in caso di accoglimento del motivo la sanzione fosse ridotta ad opera del Giudice.”

Nota a sentenza del

dr. Antonio PELLICANO

Trainee  Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto

dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia