LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO

La Corte di #Cassazione ha recentemente ribadito che nell’ipotesi di licenziamento per scarso #rendimento del lavoratore – rientrante nel tipo del recesso per giustificato motivo soggettivo – il datore di lavoro – cui spetta l’onere della #prova – non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente #inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del #lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione.

Nel caso in questione, il lavoratore non versava in una situazione nella quale gli era impossibile adempiere correttamente alle proprie #mansioni nel campo dello sviluppo e i dati di produzione del dipendente erano stati messi a confronto con quelli degli altri colleghi che erano risultati di gran lunga superiori.

In tal modo è stata comprovata la #gravità e la #effettività dello scarso rendimento.

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