SE IL LAVORATORE HA APPOSTO DICHIARAZIONE AUTOGRAFA DI QUIETANZA SULLE BUSTE PAGA, DOVRÀ PROVARE DI NON AVER RICEVUTO LA RETRIBUZIONE

SE IL LAVORATORE HA APPOSTO DICHIARAZIONE AUTOGRAFA DI QUIETANZA SULLE BUSTE PAGA, DOVRÀ PROVARE DI NON AVER RICEVUTO LA RETRIBUZIONE

La Corte di Cassazione, con Ordinanza Sez. Lavoro n. 27749/2020, ha precisato un importante aspetto relativo alle buste paga ricevute dal lavoratore.

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’onere probatorio in ordine all’effettivo pagamento della retribuzione ricade sul datore di lavoro, il quale deve consegnare ai propri dipendenti i prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, in conformità a quanto disposto anche dagli artt. 1 e 3 della L. n. 4 del 1953.  In particolare, detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal dipendente con la formula “per ricevuta”, non costituiscono prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro, ma sono meramente sufficienti a fornire dimostrazione dell’avvenuta consegna della busta paga nelle mani del lavoratore, con relativo onere della prova del versamento delle somme a carico del datore di lavoro.

Più specificatamente, la Corte puntualizza che, in presenza di buste paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione e una dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore in ordine agli importi effettivamente corrisposti da parte del datore di lavoro, l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e le somme effettivamente erogate graverà sul lavoratore stesso. (cfr. Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 95/88/2001)

Nel caso in esame, non si versa in una delle ipotesi previste dall’art. 1370 c.c., dal momento che la dicitura “per ricevuta/quietanza” da far sottoscrivere al lavoratore non è assimilabile ad una clausola inserita nelle condizioni generali del contratto, o in moduli o formulari, di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., che disciplinano i c.d. contratti per adesione.

Nota a sentenza del

dr. Antonio PELLICANO

praticante – avvocato dello Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto

dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia

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Qui il testo della sentenza