CORONAVIRUS: RIMBORSI

CORONAVIRUS: RIMBORSI

E’ possibile chiedere i rimborsi per non aver usufruito a seguito dell’emergenza sanitaria dei servizi?

Per quali servizi è possibile? Dove si deve inoltrare la richiesta di rimborso?

A seguito dell’emergenza sanitaria sono stati cancellati vari eventi e manifestazioni e non è stato più possibile frequentare palestre, università, circoli ricreativi.

Il governo ha cercato di fare chiarezza su tale argomento, e sulla diatriba sorta tra i consumatori e i fornitori di servizi, con un vademecum precisando se e quando fosse possibile avere il rimborso.

Il Codice Civile, nell’art. 1463 , prevede che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che ha già ricevuto, secondo le norme della ripetizione dell’indebito.

Dunque chi paga per un servizio che per causa sopravvenuta ed imprevedibile diviene poi impossibile usufuirne ha il diritto di chiedere il rimborso, ma non si aggiungono a seguito dell’emergenza sanitaria il diritto al far sorgere ulteriori indennizzi.

Il DL 17 marzo 2020 ha previsto il rimborso per soggiorni di hotel o pacchetti turistici, trasferimenti aerei, ferroviari e marittimi, purchè venga chiesto entro un mese dalla data che era prevista per la partenza.

Nel caso di forte crisi della compagine alberghiera è stato previsto un voucher con validità minima di 12 mesi e se non vengono riscattati devono essere rimborsati entro quattordici giorni dopo la fine della validità del periodo.

E’ previsto anche un rimborso per gli asili o i nidi qualora non sia offerta una valida alternativa di didattica a distanza, lo stesso è valido per le università ed i corsi di formazione.

Per le palestre è previsto il rimborso per il periodo di tempo non usufuito o in cambio si può chiedere di “congelare l’abbonamento” per poi riprenderlo ad emergenza finita, ma questa è una scelta del consumatore che potrebbe poi non avere più l’interesse di continuare.

Per gli affitti è necessario distinguere tra locazioni commerciali, negozi o botteghe e quelle ad uso abitativo, per le prime è previsto un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione mentre per gli affitti ad uso abitativo viene previsto la possibilità di recesso, previo preavviso di sei mesi.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata a seconda delle diverse categorie di contratti al soggetto titolare ad esempio della palestra o dell’abitazione, è possibile fare richiesta anche in via telematica.

Lo Stato ha tutelato sia il privato riconoscendogli il risarcimento perché non ha potuto usufruire del servizio ma anche le imprese in crisi potendo erogare voucher.

dr. Marco ZARRA

Trainee Lawyer 
Studio Legale Associato Avvocati Dibitonto Foggia