La firma sulla busta paga non prova il pagamento dello stipendio

La firma sulla busta paga non prova il pagamento dello stipendio

La Cassazione (con sentenza n. 28029/2018 sotto allegata) ribadisce ancora una volta che la firma apposta dal lavoratore dipendente sulla busta paga non dimostra l’avvenuto pagamento della retribuzione. Non esiste infatti una presunzione assoluta di corrispondenza tra la retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella che risulta dalla busta paga. Questo perché può sempre essere dimostrato che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non ha in realtà valore di quietanza.

Come precisa la Corte, è ormai costante e consolidato il principio secondo cui le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” (e nello specifico non è dato sapere neppure se tale formula fosse presente), costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte“.

Difatti “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga “.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE