La questione del riconoscimento della “Carta Docente” ai docenti precari ha rappresentato per anni un terreno di acceso dibattito giurisprudenziale, caratterizzato da incertezze interpretative e disparità di trattamento. Una recente e significativa pronuncia della Corte d’Appello di Bari, la sentenza del 26 maggio 2026, ha posto un punto fermo sulla questione, estendendo in modo inequivocabile il diritto al beneficio anche ai docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, in linea con i principi sanciti dalla giurisprudenza europea .
L’articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 ha istituito la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”, un beneficio dell’importo di 500 euro annui finalizzato a sostenere la formazione continua e a valorizzare le competenze professionali . La formulazione originaria della norma, limitando il beneficio ai soli docenti di ruolo, ha generato un’evidente discriminazione nei confronti del personale a tempo determinato, innescando un vasto contenzioso.
Un primo importante passo verso l’equiparazione è stato compiuto dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente anche ai docenti con incarichi annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge n. 124/1999. La Suprema Corte ha stabilito che, a fronte di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo in termini di “didattica annua”, la disparità di trattamento risultava ingiustificata.
Tuttavia, la pronuncia della Cassazione lasciava irrisolta la questione relativa ai docenti con “supplenze brevi e saltuarie” di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, per i quali persisteva un’incertezza applicativa nei tribunali di merito .
La svolta decisiva è giunta con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 3 luglio 2025, nella causa C-268/24.
Interrogata sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo, la CGUE ha affermato un principio di portata generale, stabilendo che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che esclude i docenti con supplenze di breve durata dal beneficio della Carta Docente, a meno che tale esclusione non sia giustificata da “ragioni oggettive”.
La Corte ha chiarito in modo inequivocabile:
“Il solo fatto che l’attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” [CDA BARI GORGOGLIONE Adele SBS.pdf].
La CGUE ha inoltre sottolineato che le esigenze formative possono essere persino maggiori per i docenti all’inizio della loro carriera o per coloro che sono chiamati a insegnare materie diverse in scuole diverse, condizioni tipiche delle supplenze brevi .
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza allegata, si è posta in piena aderenza ai principi europei, riformando una decisione di primo grado che aveva negato il beneficio a una docente per gli anni scolastici in cui aveva svolto supplenze, seppur continuative, di durata inferiore all’intero anno scolastico.
Il caso, patrocinato dall’avvocato Marco Dibitonto rappresenta il culmine di una lunga battaglia condotta per il riconoscimento dei diritti di tutto il personale precario.
La Corte barese ha evidenziato come l’unico elemento di distinzione tra le supplenze annuali e quelle brevi fosse la durata dell’incarico, un fattore che, secondo la CGUE, non può costituire una “ragione obiettiva” per giustificare un trattamento differenziato.
Un altro aspetto cruciale affrontato e risolto dalla Corte d’Appello, in linea con la giurisprudenza europea, è il rigetto del criterio di riproporzionamento del bonus (pro rata temporis). La Corte ha osservato:
“la normativa nazionale di cui si tratta nel processo principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell’Accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l’importo dell’indennità annuale concessa sotto forma di carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Di conseguenza, il diritto alla Carta Docente spetta per l’intero importo di 500 euro anche in caso di supplenze di durata inferiore all’anno scolastico, superando definitivamente l’incertezza legata a soglie quantitative come quella dei 180 giorni di servizio. La discriminazione non è sanata da un riconoscimento parziale, ma solo dalla piena equiparazione delle condizioni di impiego.
La sentenza della Corte d’Appello di Bari segna un momento di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei docenti precari in Puglia e non solo. Accogliendo pienamente le direttive della Corte di Giustizia UE, essa contribuisce a creare un orientamento giurisprudenziale solido e uniforme, che pone fine a interpretazioni restrittive e discriminatorie.
Il principio affermato è chiaro: la necessità di formazione è intrinsecamente legata alla funzione docente, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro. L’esclusione dal beneficio sulla base della mera tipologia di supplenza costituisce una violazione del principio di non discriminazione. La pronuncia riconosce il diritto all’adempimento in forma specifica, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta Docente secondo le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
QUI LA SENTENZA


