Indennità accessorie anche in ferie: la retribuzione del riposo deve essere piena, indennità incluse

Indennità accessorie anche in ferie: la retribuzione del riposo deve essere piena, indennità incluse

La Retribuzione Feriale nel Pubblico Impiego: L’Inclusione delle Indennità Accessorie alla Luce del Diritto Eurounitario

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2737 del 15 maggio 2026) si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermando il diritto dei dipendenti, anche del settore pubblico, a percepire una retribuzione durante le ferie che includa le indennità accessorie corrisposte con continuità.

Tale orientamento, che trae origine dal diritto dell’Unione Europea, impone una rilettura delle disposizioni contrattuali collettive che escludono tali voci dalla base di calcolo della retribuzione feriale.

Il Principio della Retribuzione Feriale “Ordinaria”

Il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e disciplinato dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE. La normativa interna, come il Decreto Legislativo n. 66/2003, recepisce tale principio, stabilendo il diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

La questione centrale, tuttavia, risiede nella definizione di “retribuzione” da corrispondere durante tale periodo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito che l’espressione “ferie annuali retribuite” implica che la retribuzione del lavoratore debba essere “mantenuta”.

In altre parole, il lavoratore deve percepire la sua “retribuzione ordinaria”, affinché si trovi in una situazione economica paragonabile a quella dei periodi di lavoro.

La ratio di questo principio è teleologica: evitare l’effetto dissuasivo che una decurtazione economica potrebbe avere sul godimento effettivo delle ferie.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, recependo l’orientamento della CGUE:

“[…] una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione” .

Qualsiasi prassi che abbia un potenziale effetto deterrente è, pertanto, incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.

La Nozione “Europea” di Retribuzione e le Indennità Accessorie

Per determinare cosa costituisca la “retribuzione ordinaria”, la giurisprudenza europea e nazionale ha stabilito che essa deve includere “qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore”.

Devono essere incluse, quindi, non solo le componenti fisse, ma anche quelle variabili che sono intrinsecamente collegate alle mansioni svolte e corrisposte con regolarità e continuità.

Sono invece esclusi gli elementi diretti a coprire unicamente spese occasionali o accessorie.

Sulla base di questo criterio, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha progressivamente riconosciuto l’inclusione di diverse indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale, tra cui:

  • Indennità di turno: Questa indennità è volta a compensare il disagio derivante da un’articolazione particolare dell’orario di lavoro. È considerata intrinsecamente collegata all’esecuzione delle mansioni e, pertanto, deve essere inclusa nella retribuzione feriale, nonostante le clausole contrattuali che ne prevedono l’erogazione solo per le giornate di “effettiva presenza”. La sua esclusione contrasterebbe con la nozione europea di retribuzione.
  • Indennità di servizio esterno e viabilità: Anche queste indennità, erogate con continuità, sono state ritenute strettamente connesse alle mansioni svolte, ad esempio, dagli agenti di polizia municipale, e quindi devono rientrare nel calcolo della retribuzione feriale.
  • Indennità per lavoro notturno e festivo: Similmente all’indennità di turno, queste compensano un disagio specifico legato alle modalità di esecuzione della prestazione e, se corrisposte abitualmente, fanno parte della retribuzione ordinaria.
  • Indennità di pronta disponibilità: Tale compenso remunera la disponibilità del lavoratore a essere reperibile al di fuori dell’orario di lavoro. È stata ritenuta strettamente connessa alle mansioni, in quanto assicura la continuità del servizio, e quindi computabile nella retribuzione feriale .
  • Altre indennità: Il principio è stato esteso a numerose altre voci retributive, come l’indennità di terapia intensiva Cit. 27, l’indennità di utilizzazione professionale Cit. 10 Cit. 28, e altre indennità legate a specifiche penosità o modalità della prestazione.

Il Contrasto con la Contrattazione Collettiva e l’Efficacia Vincolante del Diritto UE

Spesso la contrattazione collettiva nazionale (CCNL) esclude esplicitamente tali indennità dalla retribuzione corrisposta durante le ferie, legandole all'”effettiva prestazione” del servizio.

Tuttavia, tali clausole sono state ritenute nulle dai giudici nazionali per contrasto con norme imperative di derivazione europea.

Il giudice nazionale ha l’obbligo di interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione. Quando una norma interna, inclusa una disposizione di un contratto collettivo, si pone in contrasto insanabile con una norma europea dotata di effetto diretto, come l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il giudice è tenuto a disapplicare la norma interna.

Le sentenze della Corte di Giustizia, che interpretano il diritto dell’Unione, hanno efficacia erga omnes e vincolante per i giudici nazionali, assumendo il valore di “ulteriore fonte del diritto comunitario”. Pertanto, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, non possono legittimamente fare affidamento su una giurisprudenza nazionale pregressa o su clausole contrattuali che si rivelino incompatibili con i principi eurounitari .

Conclusioni

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è ormai allineata in modo compatto all’interpretazione della Corte di Giustizia UE in materia di retribuzione feriale. Il principio secondo cui la retribuzione durante le ferie deve essere “ordinaria” e “paragonabile” a quella dei periodi di lavoro è un pilastro della tutela del lavoratore.

Ne consegue che le clausole dei contratti collettivi che escludono dalla base di calcolo della retribuzione feriale le indennità accessorie corrisposte con regolarità e intrinsecamente legate alle mansioni (come quelle di turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, etc.) sono da considerarsi nulle per contrasto con l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.

La portata generale di questo principio, applicabile a tutti i settori, pubblici e privati, espone i datori di lavoro che non adeguano i propri sistemi retributivi a un contenzioso seriale dall’esito prevedibile, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre agli oneri accessori.

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