Da “Il ciclo delle NOTE A SENTENZA a cura dello Studio Legale Ass. DIBITONTO”
Con l’ordinanza del 21.01.2021, il Tribunale di Trento ha sancito la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato alla lavoratrice non rientrata in servizio al termine delle ferie, in virtù della necessaria osservanza del periodo di 14 giorni di isolamento domiciliare come conseguenza di un viaggio all’estero che la dipendente avrebbe potuto tranquillamente evitare.
Il Giudice, nel rigettare il ricorso proposto dalla dipendente, ha rilevato il carattere irresponsabile della condotta della ricorrente, la quale “era o comunque avrebbe dovuto essere consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto ritornare al lavoro immediatamente.” Di conseguenza, la necessità di assentarsi dal luogo di lavoro per 14 giorni – in modo da assolvere all’obbligo pubblicistico di isolamento fiduciario – ben può configurare una giusta causa di licenziamento.
Peraltro, esigere che la lavoratrice non si recasse in Albania per fruire il periodo di ferie non costituisce un’illegittima limitazione di tale diritto, dal momento che “il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alla necessità di contrastare la perdurante situazione di pandemia, ha comportato per ampi strati della popolazione residente in Italia il sacrificio di numerosi diritti della personalità, in particolare di libertà civile, anche tutelati a livello costituzionale”.
Nota a sentenza del
Trainee Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto
dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia
Scarica qui l’ordinanza del Trib._Trento-ord.-21-01-2021