ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE AD UNA SEDE DIVERSA: ILLEGITTIMA SE GLI IMPEDISCE DI ASSISTERE LA MOGLIE MALATA

ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE AD UNA SEDE DIVERSA: ILLEGITTIMA SE GLI IMPEDISCE DI ASSISTERE LA MOGLIE MALATA

Da “Il ciclo delle NOTE A SENTENZA a cura dello Studio Legale Ass. DIBITONTO

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 703 del 18 gennaio 2021, è intervenuta in merito al c.d. danno esistenziale patito dal lavoratore che, costretto a percorrere una distanza considerevole per raggiungere il proprio luogo di lavoro, aveva chiesto ripetutamente, e invano, al datore di lavoro una sede diversa e più vicina alla propria residenza per meglio assistere la moglie, gravemente affetta da depressione endoreattiva.

A tal proposito, gli Ermellini – confermando la decisione della Corte d’appello di Roma – hanno ritenuto sussistere, sulla base di una strutturata documentazione medica e via presuntiva, il danno non patrimoniale, stante la maggiore distanza chilometrica tra la sede assegnata e quella richiesta per la cura della coniuge.

In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione e la determinazione equitativa del danno operata dal giudice di primo grado sulla base di un consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nella prova per presunzioni, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit“, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163 del 21.01.2020).

Nel caso di specie, tali elementi sono stati individuati nel binomio “maggiore lasso di tempo per raggiungere il luogo di lavoro (quantificato in cinque ore giornaliere) e minore assistenza e cura della moglie”, il tutto aggravato dal prolungato inadempimento – pari ad oltre due anni – da parte del datore di lavoro nell’autorizzare la richiesta di trasferimento del dipendente.

Nota a sentenza del

dr. Antonio PELLICANO

Trainee  Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto

dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2021, n. 703

Assegnazione della sede di lavoro – Risarcimento del danno – Riferibìlità del “danno da sofferenza soggettiva” alla voce del danno biologico – Danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona – Risarcibilità anche quando non sussiste un fatto-reato – Danno biologico (lesione della salute), morale (cioè la sofferenza interiore) e dinamico-relazionale (peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) – Pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15 febbraio 2016, la Corte d’appello di Roma, in reiezione dell’impugnazione proposta da (…) ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda avanzata da (…) nei confronti della società, dichiarando l’illegittimità dell’assegnazione del ricorrente alla sede di (…) in luogo di quella di (…) da lui richiesta – nel cambio d azienda dalla (…) e condannato la società di trasporto al pagamento della complessiva somma di euro 23.700, oltre accessori e spese a titolo di risarcimento del danno.

1.1. In particolare, il giudice di secondo grado, condividendo le conclusioni del primo giudice, ha ritenuto illegittima l’assegnazione e corretta la quantificazione del danno operata dal Tribunale.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, la affidandolo a due motivi.

2.1. Resiste, con controricorso,

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., allegandosi, in particolare, la inscindibilità del riconosciuto danno non patrimoniale rispetto al danno biologico negato.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2087, 2056 e 2059 cod. civ. allegandosi l’assenza di elementi probatori atti a dimostrare il danno liquidato.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, non possono trovare accoglimento.

2.1. Va preliminarmente rilevato come debba essere disattesa la censura afferente alla violazione del giudicato interno da parte della Corte d appello.

Tale deduzione, infatti, è frutto di una erronea interpretazione della domanda formulata in primo grado, nonché delle conseguenze connesse al rigetto della richiesta di risarcimento del danno biologico operata dal Tribunale atteso che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, non sussiste la diretta riferibìlità del “danno da sofferenza soggettiva” alla voce del danno biologico.

Giova premettere, al riguardo, come la decisione delle Sezioni Unite n. 26972 dell’11 novembre 2008 (erroneamente indicata da parte ricorrente come 2973) abbia chiarito che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza), (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

2.1.1. La giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto, Cass. n. 901 del 17 gennaio 2018) afferma che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come statuita dalle Sezioni Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitone, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Invero, il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (Cfr., fra le altre, Cass. n. 2285 del 3 ottobre 2013).

Questa Sezione ha poi chiarito che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione, nondimeno, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico” e del “danno morale” continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (Cass. n. 687 del 15/01/2014).

Orbene, va qui ulteriormente rilevato come in tema di risarcimento del danno da demansionamento le Sezioni Unite (cfr. sul punto, SU n. 6572 del 24/03/2006) abbiano affermato che il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. cìv., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

3. Tale ultima massima consente di reputare infondata la censura contenuta nel secondo motivo addotto da parte ricorrente in ordine alla configurabilita di un automatismo risarcitorio nella liquidazione operata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua dalla Corte d’Appello.

3.1. Al riguardo, va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. IlI, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che il giudice ha fatto corretta applicazione dei canoni vigenti in tema di prova del danno.

Correttamente, la Corte d’appello ha infatti rilevato che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il ricorso di primo grado conteneva specifiche allegazioni in ordine ai danni non patrimoniali conseguiti alla mancata assegnazione presso la sede di Rieti, avendo evidenziato che il ricorrente impiegava più di due ore e mezza per raggiungere il posto di lavoro ed altrettante per tornare a (…)  essendo, quindi, costretto a percorrere una distanza assai maggiore rispetto a quella percorsa per recarsi a  (…) (sede cui era assegnato prima di chiedere il cambio d’azienda, proprio finalizzato al riavvicinamento alla famiglia) con grave pregiudizio per la salute psico – fisica e l’impossibilità di assistere adeguatamente la propria moglie, affetta da depressione endoreattiva grave, richiedente il supporto assistenziale del marito, oltre che quello farmacologico, come risultava dalla documentazione prodotta.

La Corte, quindi, sulla base della documentazione medica, ed attribuendo rilevo anche ad una ricostruzione in chiave presuntiva del danno fondata sull’id quod plerumque accidit, in termini di inferenza probabilistica, ha ritenuto corretta la valutazione e determinazione equitativa del danno operata dal giudice di primo grado, in tal modo conformandosi al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato “sull’id quod plerumque accidit”, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 1163 del 21/01/2020).

Nel caso di specie, tali elementi sono stati riscontrati nella notevole distanza chilometrica tra la sede assegnata e quella cui (…) avrebbe avuto diritto, nel rilevante lasso di tempo occorrente per coprire tale distanza, pari a cinque ore giornaliere, sottratte al tempo da dedicare agli obblighi di assistenza familiare, nonche nel notevole periodo temporale entro cui si è protratto l’inadempimento – pari ad oltre due anni – nella natura della patologia sofferta dal coniuge convivente, tale da richiedere, come confermato dalle certificazioni mediche in atti, controlli clinici periodici e sostegno assistenziale da parte del marito.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che qualsiasi diversa valutazione si tradurrebbe in un riesame nel merito della vicenda, inammissibile in sede di legittimità.

4.1. Il ricorso, deve, quindi, essere respinto.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

 

 

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