CORONAVIRUS: CASSA INTEGRAZIONE

CORONAVIRUS: CASSA INTEGRAZIONE

Lo Stato a chi garantisce la cassa integrazione, quali sono i requisiti per averla? 

Qual è il procedimento da seguire per richiederla? 

I lavoratori, anche se assunti dopo il 23 febbraio 2020, hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria o in deroga. Per accedere ad essa non è necessario l’accordo sindacale ma è sufficiente un’informativa. La cassa integrazione si può attuare anche se non sono state fruite le ferie preventivamente. L’Inps con la circolare n.47/2000  precisa i termini  ed i requisiti per poter richiedere la cassa integrazione. 

Al fine di ottenere la Cigo e l’assegno ordinario Fis deve essere trasmessa all’Inps una domanda per i lavoratori ed è valida per il periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per non più di 9 settimane, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno fruito interamente del periodo precedentemente concesso. E’ concesso un eventuale ulteriore periodo di massimo quattro settimane per i periodi di lavoro decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.  Le aziende che presentano la domanda non devono rispettare le procedure sindacali ma devono rispettare solo l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti anche telematicamente per i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. E’ atto interno e non deve essere data comunicazione all’Inps che potrà procedere sempre all’autorizzazione. L’azienda può anticipare la prestazione ma i lavoratori, a seguito dell’emergenza possono richiedere il pagamento diretto all’Inps. Nell’ultima bozza del decreto era presente la novità di motivare l’erogazione della cassa integrazione , poi rimossa. 

Per i datori di lavoro nel settore del turismo, fiere e congressi è possibile usufruire delle quattro settimane anche per i periodi di lavoro antecedenti al 1 Settembre 2020 purchè abbbiano usufruito completamente delle quattordici settimane precedenti. 

La Cassa in deroga è riconosciuta se i datori di lavoro non hanno nel loro inquadramento previdenziale previsto la tutela della CIGO o del fondo integrazione salariale. Possono dunque accedere ad essa anche chi ha solo la tutela CIGS, concessa anche microimprese, funziona come la cassa integrazione ordinaria e straordinaria,  ovvero è prevista per diciotto settimane ed è divisa in nove settimane, più cinque ed eventualmente si aggiungono quattro per il periodo che va dal 1 settembre alla fine di Ottobre. Anche per la cassa in deroga è prevista la semplice informativa al sindacato ed eventuale consultazione entro tre giorni. Possono essere presentate domande di cassa integrazione in deroga anche da parte dei datori di lavoro che fanno riferimento a più unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome ed essi possono limitarsi ad un solo accordo sindacale che faccia riferimento a tutte le unità produttive, al fine di semplificare e velocizzare la procedura e la domanda deve essere presentata alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E’ prevista anche la Cassa integrazione per gli operai agricoli, CISOA, per un periodo massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 e con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Lo Stato riconosce e tutela i lavoratori e le aziende in questo periodo di pandemia con la Cassa integrazione. Al fine di poter far fruire a tutti di tale incentivo semplifica le procedure per richiederla ed i requisiti sia aziendali che dei lavoratori, unico elemento rilevante è che abbiano un contratto di lavoro valido fino al 24 febbraio 2020.

dr. Marco ZARRA

Trainee Lawyer Studio Legale Associato Avvocati Dibitonto Foggia mailstudiodibitonto@tiscali.it