CORONAVIRUS: RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DA COVID 19?

CORONAVIRUS: RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DA COVID 19?

E’ responsabile il datore di lavoro nel caso di contagio da covid del proprio lavoratore se si dimostra che è stato contagiato sul luogo di lavoro?

Che tipo di responsabilità potrebbe essere addotta al datore?

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela della salute dei propri lavoratori, come previsto dal DPCM 26 Aprile 2020 e dalla circolare n.13/2020 dell’Inail, poiché riveste una c.d. posizione di garanzia sul lavoratore, art. 40 cp.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare con le modalità più idonee ed efficaci i lavoratori delle disposizione dell’Autorità e l’obbligo della rilevazione della temperatura e deve inoltre prevedere delle misure per la protezione individuale, all’igiene e alla sanificazione dei luoghi di lavoro e alla gestione delle eventuali persone sintomatiche.

La non osservanza delle norme ora citate è sufficiente per far sorgere la responsabilità penale per il datore di lavoro nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia sul luogo di lavoro.

Si configura per il datore di lavoro il c.d. reato omissivo improprio perché il datore riveste una posizione di garanzia e ha l’obbligo di evitare il verificarsi dell’evento.

La circolare dell’Inail ha previsto che per gli operatori sanitari, poiché maggiormente esposti ad un elevato rischio di contagio vige la presunzione semplice di origine professionale, essa è estesa anche per le categorie di lavoratori esposti costantemente al contatto con il pubblico o con l’utenza come ad esempio gli addetti alle vendite o i banconisti o gli operatori di trasporto.

Per le altre categorie di lavoratori non è sufficiente la prova semplice per dimostrare la sussistenza della responsabilità penale per il datore di lavoro ma occorre dimostrare a carico dell’assicurato che la malattia sia stata contratta sul luogo di lavoro.

L’assicurazione Inail è valida anche per gli infortuni in itinere ovvero quando si cerca di raggiungere il posto di lavoro.

E’ difficile per il lavoratore dimostrare che il contagio sia avvenuto proprio nel luogo di lavoro poiché basta al datore dimostrare di aver addotto tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità.

Il datore di lavoro, qualora si riuscisse a dimostrare che il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro, è responsabile non solo penalmente ma anche civilmente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., sorge la c.d. responsabilità aquiliana e il lavoratore ha diritto ad un risarcimento economico.

Si cerca di tutelare sia il datore di lavoro che il lavoratore con tale disciplina, il datore di lavoro è tutelato perché vi è per il lavoratore l’onere probatorio non semplice da dimostrare, è tutelato anche il lavoratore perché nel caso in cui dovesse riuscire a dimostrare la responsabilità del datore viene riconosciuto un equo risarcimento oltre alla responsabilità penale del datore di lavoro.

Sono maggiormente tutelate i soggetti che sono più a rischio perché maggiormente a contatto con clienti o con gli infetti, come gli infermieri o i medici.

dr. Marco ZARRA

Trainee Lawyer 
Studio Legale Associato Avvocati Dibitonto Foggia
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